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STATUTO
DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE PIETRO PINTAUDI |
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TITOLO
I |
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Denominazione-Scopo |
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Art.
1 |
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Nello
spirito della Costituzione della Repubblica
Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli
artt. 36 e seguenti del Codice Civile è
costituita, con sede in S.Angelo di Brolo (ME),
via Pantano n° 7, un’associazione
non commerciale, operante nei settori culturali,
sportivi e ricreativi che assume la denominazione
di “Associazione Pietro Pintaudi”.
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TITOLO
I |
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Scopo-Oggetto |
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Art.
2 |
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L’associazione
è un centro permanente di vita associativa
a carattere volontario e democratico, la cui
attività è espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo. Essa non ha
alcun fine di lucro ed opera per fini culturali,
ricreativi, sportivi, didattici e solidaristici
per l’esclusivo soddisfacimento di interessi
collettivi e dei soci.
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Art.
3 |
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L’associazione
si propone di: |
a. |
promuovere
attività di carattere culturale
quale convegni, conferenze, dibattiti,
seminari, proiezioni di film e documenti
e qualsiasi altra attività a
carattere culturale per creare e sviluppare
un'attenzione permanente rispetto alle
morti sul lavoro e alla mancanza di
prevenzione e di controlli in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro, coinvolgendo
enti, istituti, organizzazioni e altre
associazioni; |
b. |
diventare
un importante punto di riferimento per
le famiglie costrette a subire ed affrontare
eventi di morti sul lavoro con l'intento
di creare, con il tempo, una struttura
che sia a loro di assistenza e di conforto; |
c. |
collaborare
con istituzioni scolastiche attraverso
interventi didattici, organizzazioni
di corsi, conferenze, dibattiti e percorsi
formativi di sensibilizzazione al valore
della vita e alla sua qualità,
di informazione sui pericoli che dovranno
affrontare nei luoghi di lavoro;
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d. |
svolgere
attività di formazione culturale
con eventuale costituzione di gruppi
di studio e di ricerca; |
e. |
svolgere
attività editoriale, con pubblicazione
di un foglio periodico o di un bollettino,
di atti di convegni o seminari, nonché
di studi e ricerche compiute nell’ambito
delle attività organizzate e
svolte dall’Associazione medesima; |
f. |
promuovere
direttamente ed indirettamente attività
sportive dilettantistiche e ricreative,
anche per enti pubblici e privati; |
g. |
gestire
impianti, propri o di terzi, adibite
a palestre, campi e strutture sportive
di vario genere, asili nido, centri
sociali, strutture pubbliche in genere;
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h. |
indire
corsi di avviamento agli sport, attività
motoria e di mantenimento, corsi di
formazione e di qualificazione per operatori
sportivi; |
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Inoltre
l’associazione, mediante specifiche deliberazioni,
potrà: |
i. |
attivare
rapporti e sottoscrivere convenzioni
con enti pubblici per gestire impianti
sportivi ed annesse aree di verde pubblico
o attrezzato, collaborare per lo svolgimento
di manifestazioni e iniziative sportive; |
j. |
aderire
ad altre associazioni e affiliarsi ad
Enti di promozione sociale; |
k. |
allestire
e gestire bar e punti di ristoro, collegati
ai propri impianti ed eventualmente
anche in occasione di manifestazioni
e iniziative sportive o ricreative; |
l. |
organizzare
attività ricreative e culturali
a favore di un migliore utilizzo del
tempo libero dei soci; |
m. |
esercitare,
in via meramente marginale e senza scopi
di lucro, attività di natura
commerciale per autofinanziamento: in
tal caso dovrà osservare le normative
amministrative e fiscali vigenti. |
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TITOLO
II |
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Soci |
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Art.
4 |
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Il
numero dei soci è illimitato. |
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Possono
essere soci dell’Associazione le persone
fisiche, le Società e gli Enti che ne
condividono gli scopi e si impegnino a realizzarli.
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Art.
5 |
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Chi
intende essere ammesso come socio dovrà
farne richiesta all’Associazione, impegnandosi
di attenersi al presente statuto e ad osservarne
gli eventuali regolamenti e le delibere adottate
dagli organi dell’Associazione. All’
atto della richiesta verrà rilasciata
la tessera sociale e il richiedente acquisirà
ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni
caso è esclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa. |
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Art.
6 |
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| La
qualifica di socio da diritto: |
- |
a
partecipare a tutte le attività
promosse dall’Associazione; |
- |
a
partecipare alla vita associativa, esprimendo
il proprio voto nelle sedi deputate, anche
in ordine all’approvazione e modifica
della norma dello Statuto e di eventuali
regolamenti; |
- |
a
partecipare alle elezioni degli organi
direttivi. |
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| I
soci sono tenuti: |
- |
all’osservanza
dello Statuto, del Regolamento Organico
e delle deliberazioni assunte dagli organi
sociali; |
- |
al
pagamento del contributo associativo. |
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Art.
7 |
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I
soci sono tenuti a versare il contributo associativo
annuale stabilito in funzione dei programmi
di attività. Tale quota dovrà
essere determinata annualmente per l’anno
successivo con delibera del Consiglio Direttivo
e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili
e non rivalutabili. |
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TITOLO
IV |
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Recesso-Esclusione |
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Art.
8 |
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| La
qualifica di socio si perde per recesso, esclusione
o per causa di morte. |
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Art.
9 |
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Le
dimissioni da socio dovranno essere presentate
per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione
sarà deliberata dal Consiglio Direttivo
nei confronti del socio: |
a. |
che
non ottemperi alle disposizioni del presente
statuto, degli eventuali regolamenti e
delle deliberazioni adottate dagli organi
dell’associazione; |
b. |
che
si renda moroso del versamento del contributo
annuale; |
c. |
che
svolga o tenti di svolgere attività
contrarie agli interessi dell’Associazione; |
d. |
che,
in qualunque modo, arrechi danni gravi,
anche morali, all’associazione. |
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| L’esclusione
diventa operante dalla annotazione nel libro soci. |
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Art.
10 |
 |
Le
deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza
ed esclusione debbono essere comunicate ai soci
mediante lettera, ad eccezione del caso previsto
alla lettera b) dell’art. 9. |
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TITOLO
V |
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Fondo
Comune |
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Art.
11 |
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Il
fondo comune è indivisibile ed è
costituito da contributi associativi, da eventuali
oblazioni, contributi o liberalità che
perverranno all’Associazione per un migliore
conseguimento degli scopi sociali e da eventuali
avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre,
il fondo comune tutti i beni acquistati con
gli introiti di cui sopra. È fatto divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge. In ogni caso
l’eventuale avanzo di gestione sarà
obbligatoriamente reinvestito a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.
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Esercizio
Sociale |
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Art.
12 |
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L’esercizio
sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio
da presentare all’Assemblea degli associati.
Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea
degli associati entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio. |
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TITOLO
VI |
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Organi
dell’Associazione |
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Art.
13 |
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| Sono
organi dell’Associazione: |
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| a.
l’Assemblea degli associati; |
| b.
il Consiglio Direttivo; |
| c.
il Presidente; |
| d.
il Collegio dei revisori dei Conti (non obbligatorio). |
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| Le
cariche elettive sono espletate a titolo gratuito. |
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Assemblee |
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Art.
14 |
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Le
assemblee sono ordinarie e straordinarie. La
loro convocazione deve effettuarsi mediante
avviso da affiggersi nel locale della sede sociale
almeno venti giorni prima dell’adunanza.
L’avviso deve contenere l’ordine
del giorno, il luogo(nella sede o altrove),
la data e l’orario della prima e della
seconda convocazione dell’assemblea.
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Art.
15 |
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| L’assemblea
ordinaria: |
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| a.
approva il bilancio consuntivo; |
| b.
procede alla nomina delle cariche sociali; |
c.
delibera su tutti gli altri oggetti attinenti
alla gestione dell’Associazione riservati
alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti
al suo esame dal Consiglio Direttivo; |
d.
approva gli eventuali regolamenti. |
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Essa
ha luogo almeno una volta l’anno entro
i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio
sociale. L’assemblea si riunisce inoltre
quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto,
con indicazione delle materie da trattare, dal
Collegio dei Revisori dei Conti(se eletto) o
da almeno un decimo degli associati. In questi
ultimi casi, la convocazione deve avere luogo
entro venti giorni dalla data della richiesta. |
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Art.
16 |
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L’assemblea
di norma, è considerata straordinaria
quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni
dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione
nominando i liquidatori. |
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Art.
17 |
 |
In
prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria
che straordinaria, è regolarmente costituita
quando siano presenti la metà più
uno degli associati aventi diritto. In seconda
convocazione, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati
maggiorenni secondo il principio del voto singolo.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza
assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti
all’ordine del giorno, salvo che sullo
scioglimento dell’Associazione per cui
occorrerà il voto favorevole dei tre
quinti(3/5) degli associati.
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Art.
18 |
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L’assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione
ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla
persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal
Presidente dell’assemblea. |
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Consiglio
Direttivo |
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Art.
19 |
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Il
Consiglio Direttivo è formato da un minimo
di tre(3) ad un massimo di cinque(5) membri
scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio
restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente,
il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente tutte le volte nelle quali vi sia
materia su cui deliberare oppure quando ne sia
fatta domanda da almeno due(2) membri. La convocazione
è fatta a mezzo lettera da spedire o
consegnare non meno di otto giorni prima della
adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga
la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il
Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, fra l’altro a titolo esemplificativo,
al Consiglio: |
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a.
curare l’esecuzione delle deliberazioni
assembleari; |
b.
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; |
c.
compilare i regolamenti interni; |
d.
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti
all’attività sociale; |
e.
deliberare circa il recesso e l’esclusione
degli associati; |
f.
nominare i responsabili delle commissioni di
lavoro e dei settori di attività in cui
si articola la vita dell’associazione; |
g.
compiere tutti gli atti e le operazioni per
la corretta amministrazione dell’Associazione. |
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Art.
20 |
 |
Nel
caso in cui, per dimissione o altre cause, uno
o più dei componenti il Consiglio decadano
dall’incarico, il Consiglio Direttivo
può provvedere alla loro sostituzione
nominando i primi tra i non eletti, che rimangono
in carica fino allo scadere dell’intero
Consiglio; nell’impossibilità di
attuare detta modalità, il Consiglio
Direttivo può nominare altri Soci, che
rimangono in carica fino alla successiva assemblea,
che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del
Consiglio Direttivo, l’assemblea deve
provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. |
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Presidente |
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Art.
21 |
 |
Il
Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo,
ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma
il potere di ordinaria amministrazione e, previa
delibera del Consiglio Direttivo, il potere
di straordinaria amministrazione. In caso di
assenza o impedimento, le sue mansioni vengono
esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni,
spetta al Vice Presidente convocare entro trenta(30)
giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione
del nuovo Presidente. |
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Pubblicità
e trasparenza degli atti sociali |
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Art.
22 |
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Oltre
alla regolare tenuta dei libri sociali(Assemblea,
Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata
una sostanziale pubblicità e trasparenza
degli atti relativi all’attività
dell’Associazione, con particolare riferimento
ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti
sociali, conservati presso la sede sociale,
devono essere messi a disposizione dei soci
per la consultazione. |
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TITOLO
VII |
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Scioglimento |
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Art.
23 |
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Lo
scioglimento dell’Associazione può
essere deliberato dall’assemblea con il
voto favorevole di almeno i tre quinti(3/5)
degli associati aventi diritto di voto. In caso
di scioglimento dell’Associazione sarà
nominato un liquidatore, scelto anche fra i
non soci. Esperita la liquidazione di tutti
i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni
in essere, tutti i beni residui saranno devoluti,
al fine di perseguire finalità di utilità
generale, a Enti o Associazioni che perseguano
la promozione e lo sviluppo dell’attività
sportiva, sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3, comma 190, della
Legge 23/12/1996, n. 662. |
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Norma
finale |
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Art.
24 |
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Per
quanto non è espressamente contemplato
dal presente statuto valgono, in quanto applicabili,
le norme del Codice Civile e le disposizioni
di leggi vigenti. |
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