STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE PIETRO PINTAUDI
TITOLO I
Denominazione-Scopo
Art. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in S.Angelo di Brolo (ME), via Pantano n° 7, un’associazione non commerciale, operante nei settori culturali, sportivi e ricreativi che assume la denominazione di “Associazione Pietro Pintaudi”.
TITOLO I
Scopo-Oggetto
Art. 2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi, sportivi, didattici e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e dei soci.
Art. 3
L’associazione si propone di:
a.
promuovere attività di carattere culturale quale convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti e qualsiasi altra attività a carattere culturale per creare e sviluppare un'attenzione permanente rispetto alle morti sul lavoro e alla mancanza di prevenzione e di controlli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, coinvolgendo enti, istituti, organizzazioni e altre associazioni;
b.
diventare un importante punto di riferimento per le famiglie costrette a subire ed affrontare eventi di morti sul lavoro con l'intento di creare, con il tempo, una struttura che sia a loro di assistenza e di conforto;
c.
collaborare con istituzioni scolastiche attraverso interventi didattici, organizzazioni di corsi, conferenze, dibattiti e percorsi formativi di sensibilizzazione al valore della vita e alla sua qualità, di informazione sui pericoli che dovranno affrontare nei luoghi di lavoro;
d.
svolgere attività di formazione culturale con eventuale costituzione di gruppi di studio e di ricerca;
e.
svolgere attività editoriale, con pubblicazione di un foglio periodico o di un bollettino, di atti di convegni o seminari, nonché di studi e ricerche compiute nell’ambito delle attività organizzate e svolte dall’Associazione medesima;
f.
promuovere direttamente ed indirettamente attività sportive dilettantistiche e ricreative, anche per enti pubblici e privati;
g.
gestire impianti, propri o di terzi, adibite a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, asili nido, centri sociali, strutture pubbliche in genere;
h.
indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
i.
attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
j.
aderire ad altre associazioni e affiliarsi ad Enti di promozione sociale;
k.
allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni e iniziative sportive o ricreative;
l.
organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
m.
esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
TITOLO II
Soci
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e si impegnino a realizzarli.
Art. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta all’Associazione, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. All’ atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
 
Art. 6
La qualifica di socio da diritto:
-
a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
-
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica della norma dello Statuto e di eventuali regolamenti;
-
a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
-
all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
-
al pagamento del contributo associativo.
 
Art. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
 
TITOLO IV
Recesso-Esclusione
Art. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a.
che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione;
b.
che si renda moroso del versamento del contributo annuale;
c.
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d.
che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Art. 10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’art. 9.
 
TITOLO V
Fondo Comune
Art. 11
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che perverranno all’Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Esercizio Sociale
Art. 12
L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
 
TITOLO VI
Organi dell’Associazione
Art. 13
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea degli associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei revisori dei Conti (non obbligatorio).
Le cariche elettive sono espletate a titolo gratuito.
Assemblee
Art. 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell’adunanza. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo(nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione dell’assemblea.
Art. 15
L’assemblea ordinaria:
a. approva il bilancio consuntivo;
b. procede alla nomina delle cariche sociali;
c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d. approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti(se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 16
L’assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Art. 17
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti(3/5) degli associati.
Art. 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Consiglio Direttivo
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre(3) ad un massimo di cinque(5) membri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due(2) membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c. compilare i regolamenti interni;
d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e. deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
f. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’associazione;
g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
Art. 20
Nel caso in cui, per dimissione o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Presidente
Art. 21
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta(30) giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali(Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
 
TITOLO VII
Scioglimento
Art. 23
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti(3/5) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Norma finale
Art. 24
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.
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